Rischio chimico nei cantieri edili: come prevenirlo

Rischio chimico nei cantieri edili: come prevenirlo 31 Ottobre 2019

Uno dei rischi più sottovalutati nei cantieri edili è il rischio chimico. Vediamo cos’è, cosa si rischia e le normative per prevenire incidenti sul lavoro

Non solo le raffinerie, le industrie chimiche e i laboratori di ricerca, anche i cantieri edili, purtroppo, sono soggetti al rischio chimico, ma in questo campo è spesso sottovalutato.

Smalti, solventi, polveri, colle e cementi, infatti, possono essere molto pericolosi e possono creare danni alla salute sia immediati che a lungo termine, se ci si lavora a contatto senza le dovute protezioni.

I materiali usati in edilizia classificati come composti chimici e che, quindi, possono nuocere alla salute del lavoratore, sono:

  • Calce
  • Cemento
  • Pitture, smalti, pigmenti e vernici
  • Svernicianti
  • Resine
  • Impermeabilizzanti
  • Antiruggine
  • Intonaci
  • Sostanze disarmanti
  • Acceleranti e ritardanti
  • Colle
  • Solventi
  • Isolanti
  • Stucchi
  • Prodotti bituminosi

Si sta a contatto ravvicinato con questi materiali, e quindi esposti a rischio chimico, soprattutto durante le opere di scavo, movimento terra e getto di cemento, le saldature, asfaltature e impermeabilizzazioni, rifacimenti di impianti e posa in opera di pavimenti e parquet, tinteggiatura e rifinitura.

Normative per prevenire il rischio chimico

Il regolamento europeo, introdotto l’1 giugno 2015, obbliga precise etichettature del prodotto chimico come primo strumento di immediata valutazione di pericolosità. Le etichettature si dividono in 9 diversi pittogrammi che illustrano il tipo di pericolo a cui ci si espone a contatto con la sostanza.

La normativa italiana riguardante il rischio chimico è spiegata nel Titolo IX del D.Lgs 81/08 e si divide in tre punti principali:

  • Capo I: protezione dagli agenti chimici
  • Capo II: protezione dagli agenti cancerogeni
  • Capo III: protezione dai rischi dell’amianto

Per proteggere i suoi operai dal rischio chimico, il datore di lavoro ha l’obbligo di seguire le disposizioni dell’art. 225 e 226 del Testo Unico, che si articola in:

  • Valutazione del pericolo: analisi scrupolosa della scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati nel cantiere edile.
  • Valutazione dell’esposizione: conoscere le modalità attraverso cui il lavoratore può essere esposto al pericolo usando tali sostanze e decidere una frequenza di utilizzo e una quantità massima.
  • Caratterizzazione del rischio: elaborazione di misure preventive sulla base delle fasi precedenti, che servono a ridurre o ad annullare il rischio chimico.

Misure di sicurezza per il rischio chimico

Le normative di sicurezza impongono al datore di lavoro di sostituire ciò che può essere pericoloso con qualcosa che non lo è, quando è possibile, così da ridurre la presenza delle sostanze chimiche. Ancora, la formazione del personale riguardo ai rischi sul lavoro è importantissima.

Quando non si riesce a ridurre al di sotto dei limiti l’esposizione dei lavoratori al rischio chimico, subentrerà la fase di protezione: prevenzione collettiva, quindi, tramite sistemi di aspirazione centralizzata e misure di contenimento e uso di dispositivi di protezione individuale, DPI, come maschere, respiratori, tute, ecc.
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare un medico competente che elabori un protocollo di sorveglianza sanitaria.

Giuliano Group consiglia di rispettare sempre le normative per la sicurezza in cantiere. Per ulteriori informazioni, o per usufruire dei servizio di noleggio e assistenza, non esitare a compilare il nostro form contatti.

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