Condizioni di noleggio

Tutti i contratti stipulati per noleggio o forniture da Officine Giuliano S.p.A. nei confronti dei propri clienti sono regolati e disciplinati dalle “Condizioni Generali di Noleggio” di seguito riportate e consultabili on line sul sito www.giulianogroup.eu fatta eccezione per le deroghe espressamente qui indicate e da valere quali “condizioni particolari” applicabili unicamente al presente contratto:

Condizioni generali di noleggio

1. OGGETTO DEL CONTRATTO:

1.1 Con il presente contratto il noleggiatore si obbliga a far godere al noleggiante, che accetta, l’utilizzo dei macchinari, con i relativi accessori, come descritti a pagina 1 del presente contratto il cui valore viene indicato nel prospetto condizioni contrattuali.

1.2 Il noleggiante, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara e riconosce che i macchinari oggetto del presente accordo sono stati da lui scelti in seguito ad una valutazione delle proprie esigenze e sono stati dallo stesso ritenuti adatti all’uso per cui sono stati presi in noleggio.

1.3 Il presente contratto deve intendersi validamente concluso ed efficace tra le parti anche se perfezionato a distanza a mezzo fax, posta o e-mail certificata. La sottoscrizione del presente comporta da parte del noleggiante l’effettiva conoscenza delle presenti condizioni contrattuali generali.

1.4 I macchinari oggetto del contratto sono e rimangono di proprietà del noleggiatore, pertanto il noleggiante non potrà sublocarli (salvo deroga scritta) né darli in uso o custodia a terzi, né venderli, cederli, costituirli in garanzia o comunque distrarli a qualsiasi titolo. Verificandosi uno di tali casi il contratto di noleggio risulterà automaticamente risolto e pertanto il noleggiatore avrà diritto a ritirare i macchinari ovunque essi si trovino e senza formalità di procedura.

1.5 Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sui macchinari oggetto del presente atto, il noleggiante si obbliga: a far presente immediatamente ai terzi che detti macchinari sono di esclusiva proprietà del noleggiatore; a darne immediata comunicazione al noleggiatore per iscritto; a risarcirlo delle spese derivanti dalla tutela dei propri diritti.

2. MACCHINARI NOLEGGIATI:

2.1. E’ fatto espresso divieto al noleggiante di eliminare o modificare, in tutto o in parte, le targhe dei macchinari e le scritte ed eventuali adesivi presenti sugli stessi.

2.2 Il noleggiante dichiara che i macchinari sono idonei all’uso per cui sono stati noleggiati e che gli stessi sono corredati dai documenti che attestano il rispetto di ogni normativa vigente, ivi compresa quella relativa alla sicurezza. Per quanto riguarda i generatori, che vengono noleggiati a freddo senza operatore, carburante o contatori fiscali registrati, si precisa quanto segue: Ogni generatore in produzione è da considerarsi “Officine Elettrica” e, conseguentemente, prevede il pagamento di specifiche accise e l’ottenimento di specifiche autorizzazioni e l’espletamento di adempimenti amministrativi. Si ricorda che la mancata denuncia del Gruppo Elettrogeno agli organi competenti comporterà reato/violazione fiscale ai sensi del Testo Unico sulle Accise in quanto trattasi di esercizio abusivo in difetto di licenza. Officine Giuliano S.p.A., pertanto, nel comunicare formalmente quanto sopra, declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali mancati adempimenti amministrativi, fiscali e tributari correlati o dipendenti il noleggio dei generatori; adempimenti che restano espressamente a carico del noleggiante/utilizzatore.

2.3 Il noleggiatore, ai sensi della normativa vigente, dichiara espressamente che i macchinari in buone condizioni di manutenzione anche avuto riguardo le disposizioni di sicurezza.

3. CONSEGNA:

3.1 Ogni macchinario è consegnato al noleggiante in buono stato di manutenzione, perfettamente funzionante, pulito, ingrassato e munito, se necessario, di antigelo nonché accompagnato dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto d’istruzioni.

3.2. Eventuali vizi e difetti relativi al macchinario non rilevati al momento della consegna dovranno essere denunciati per iscritto, anche a mezzo fax, entro le 24 ore dalla scoperta.

3.3 In caso sia necessario procedere a preventiva installazione del macchinario, tale operazione, comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o eventuale messa a terra sarà effettuata ad opera del noleggiante.

3.4 Il noleggiante sottoscrivendo il contratto assume la custodia dei macchinari;

4. DURATA DEL CONTRATTO

4.1 La durata del presente contratto di noleggio è indicata a pagina 1 del presente contratto. Essa decorre dal giorno in cui i macchinari noleggiati vengono consegnati dal deposito del noleggiatore e termina il giorno in cui essi vengono restituiti al deposito dello stesso o messi a sua disposizione nel luogo da questi indicato.

4.2 In mancanza di espressa disdetta scritta di entrambe le parti prima della scadenza il contratto risulterà prorogato alle medesime condizioni per un periodo di uguale durata.

4.3 Il noleggiante non potrà tuttavia trattenere i macchinari oltre la data di restituzione (fine noleggio) senza consenso del noleggiatore. In caso di violazione di detta disposizione il corrispettivo dovuto sino alla data di effettiva restituzione sarà computato raddoppiando quanto previsto a pagina 1 del presente contratto.

4.4 In ogni caso, ove espressamente indicata una “durata minima”, nessuna riduzione della durata del noleggio rispetto a quella identificata a pagina 1 del presente contratto o riduzione del corrispettivo di noleggio su tale base computato sarà accordata al noleggiante e ciò, pertanto, nemmeno in conseguenza del mancato utilizzo del macchinario sia per ragioni di arresto dei lavori, sia per ritardo della produzione, sia per qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. In tale ipotesi di restituzione anticipata rispetto alla “durata minima”, indipendentemente dalle cause che vi hanno dato luogo, si prevede espressamente che verrà addebitato in fatture il numero di giorni minimo indicato nel prospetto condizioni contrattuali.

5. LIMITI DI UTILIZZO

5.1 I macchinari noleggiati potranno essere utilizzati esclusivamente dal noleggiante o dai suoi preposti.

5.2 Il noleggiante avendo trovato i macchinari adatti alle proprie esigenze lavorative, si obbliga a prendere in consegna gli stessi utilizzandoli con la diligenza del buon padre di famiglia ed in modo conforme alle prescrizioni della Casa Costruttrice; Gli operatori che useranno le macchine dovranno essere tecnicamente preparati per l’uso in conformità alle prescrizioni della Casa Costruttrice. Il noleggiante si obbliga inoltre a restituirli nello stato medesimo in cui li ha ricevuti salvo la normale usura risultante dall’impiego in conformità del contratto stesso.

5.3 E’ espressamente fatto divieto di usare i macchinari per scopi diversi da quelli convenuti e comunque per scopi diversi rispetto a quelli per cui i macchinari stesso sono stati progettati ed a non apportarvi modifiche di alcun genere.

5.4 Il noleggiante si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed a compiere tutti gli adempimenti necessari ad esse conseguenti.

5.5 I macchinari noleggiati potranno essere utilizzati esclusivamente durante l’orario normale di lavoro dell’impresa del noleggiante, dunque, non più di 8 ore al giorno e/o 40 ore alla settimana e/o 175 ore al mese.

5.6 Ogni uso eccedente tale limite quantitativo, misurato attraverso qualunque tipo di dispositivo installato dal noleggiatore sul macchinario, comporterà un corrispettivo aggiuntivo a carico del noleggiante proporzionale al maggiore utilizzo goduto.

6. LUOGO DI UTILIZZO DEI MACCHINARI

6.1. I macchinari saranno utilizzati esclusivamente nel luogo (Cantiere) indicato a pagina 1 del presente contratto. Il noleggiante potrà trasferire i macchinari in luogo diverso solo previo consenso scritto del noleggiatore inviato anche a mezzo fax.

6.2. Il noleggiante preventivamente autorizza il noleggiatore ed i suoi preposti ad accedere ai luoghi dove si trovano i macchinari durante il periodo di noleggio, in seguito a semplice richiesta al responsabile del cantiere, per ragioni di verifica e manutenzione. Il noleggiatore si impegna fin d’ora a rispettare il regolamento interno e le norme di sicurezza in vigore in tale luogo.

7. TRASPORTO DEI MACCHINARI

7.1 Il ritiro e la restituzione della macchina presso la sede del noleggiante saranno eseguiti a cura e spese del noleggiante.

8. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI

8.1. Le spese per la lubrificazione, se necessaria, materiali compresi, nonché le spese per il carburante, sono a carico del noleggiante che vi provvederà a sua cura, così come per quelle relative all’esercizio ordinario dei macchinari.

8.2 Il noleggiante si obbliga, inoltre, ad effettuare a suo carico con la diligenza del “buon padre di famiglia”, le seguenti operazioni di manutenzione ordinaria:

a) verifiche di routine prima dell’utilizzo giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro;

b) verifica quotidiana e rabbocco del livello d’olio motore e del livello d’acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di carburante;

c) Sostituzione degli oli e di tutti i filtri ogni 350 ore di lavoro.

d) Per quanto non espressamente previsto si rimanda integralmente al manuale uso e manutenzione che viene consegnato unitamente val macchinario e che dovrà essere rispettato scrupolosamente dal noleggiatore.

8.3 Sono, inoltre, a carico del noleggiante le operazioni di riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, imperizia e ad uso non appropriato o sovraccarico del macchinario, nonché le riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

8.4 La manutenzione straordinaria resta a carico del noleggiatore.

Il noleggiatore si obbliga a effettuare presso la sede del noleggiante, con tecnici di propria fiducia, interventi di manutenzione straordinaria previo preavviso. Se, nel corso della locazione, i macchinari avessero necessità di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il noleggiante dovrà tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte dei macchinari noleggiati.

8.5 In caso di guasto di cui al precedente punto 8.3 imputabile al noleggiante, danneggiamento, distruzione o sinistro dei macchinari in corso di noleggio, il noleggiante si impegna a corrispondere i costi di riparazione o di riacquisto. Per facilitare le operazioni di riparazione il noleggiante si impegna a mettere il macchinario immediatamente a disposizione dei tecnici inviati dal noleggiatore.

La fornitura da parte del noleggiatore, del proprio personale o delle Ditte da esso autorizzate, di assistenza o prestazioni tecniche per manutenzioni o riparazioni dei macchinari non determina in alcun modo da parte del noleggiatore assunzione di qualsivoglia responsabilità.

8.6 In relazione all’attività di cui ai punti precedenti, il noleggiante si impegna ad accettare fin d’ora le richieste di fermo tecnico dei macchinari durante il normale orario di lavoro, previo congruo preavviso da parte del noleggiatore.

8.7 Nel caso in cui un guasto immobilizzasse i macchinari, il noleggiante si impegna ad avvisare il noleggiatore entro 24 ore dalla scoperta dello stesso adottando, comunque, le misure d’urgenza necessarie per evitare che si produca un danno maggiore.

9. RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE

9.1. Il noleggiatore provvederà a fornire le macchine/attrezzature coperte da polizza assicurativa incendio e furto al costo indicato a pagina 1 del contratto La suddetta polizza prevede a carico dell’utilizzatore finale uno scoperto del 20% (venti per cento) del valore attribuito alla macchina.

9.2. Il noleggiante provvederà direttamente sia all’assicurazione dei macchinari contro i rischi da circolazione dei veicoli (RCA) per i mezzi che circolano su strada (assumendosi in proprio ogni rischio conseguente alla mancata stipula di adeguata polizza ed impegnandosi a tenere indenne il noleggiatore da qualsivoglia richiesta), sia all’assicurazione a copertura dei possibili danni a terzi (RCT) derivanti dall’esercizio della propria attività.

10. RICONSEGNA DEI MACCHINARI

10.1. Al termine del contratto di noleggio, il noleggiante è tenuto a restituire i macchinari in buono stato, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo, puliti, ingrassati, con chiavi e documenti tecnici e muniti della quantità di carburante di cui erano dotati alla consegna.

10.2. Le operazioni di riconsegna saranno registrate all’interno del Verbale di Riconsegna compilato dalle parti ed il contenuto dello stesso, sottoscritto per accettazione, farà fede circa lo stato del macchinario noleggiato.

10.3 Ove non fosse possibile verificare immediatamente lo stato di riconsegna dei macchinari il noleggiatore si impegna a comunicare per iscritto al noleggiante nel termine di 7 giorni dalla riconsegna gli eventuali vizi o danni riscontrati.

11. CORRISPETTIVO

11.1 Il corrispettivo del noleggio del macchinario dovuto al noleggiatore è indicato a pagina 1 del presente contratto, con I.V.A. a carico del noleggiante.

11.2 I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario a vista.

11.3 Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini previsti di cui alla pagina 1 del presente contratto, il contratto stesso sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e il noleggiante, con addebito a suo carico delle relative spese di trasporto, fin d’ora autorizza il noleggiatore al ritiro immediato dei macchinari senza alcun preavviso, o, in alternativa ed a scelta del noleggiatore, alla immediata riconsegna dei macchinari.

11.4 In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, fermo restando il diritto del noleggiatore alla risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, saranno applicati gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo.

11.5 La fatturazione verrà effettuata mensilmente con il metodo di conteggio dei giorni indicato nel prospetto condizioni contrattuali. Tra le parti faranno piena prova le scritture contabili (bolle, fatture e contratto) del noleggiatore;

11.6 Il noleggiante concede espressamente al noleggiatore il suo consenso, affinché questo ultimo possa cedere il suo credito nei confronti del noleggiante stesso a qualsivoglia Banca di suo gradimento per il rimborso delle fatture in scadenza.

11.7 In caso di mancato pagamento del corrispettivo alla scadenza da parte del noleggiante, nel caso in cui siano previsti pagamenti di canoni in corso di esecuzione del contratto, il noleggiatore si riserva espressamente la facoltà di sospendere la prestazione attraverso il blocco a distanza del macchinario o l’invio di un proprio incaricato sul luogo di esecuzione del contratto, autorizzato al blocco della funzionalità dei macchinari oggetto del contratto. Il noleggiante espressamente concede, in via preventiva, autorizzazione a detto incaricato di accedere ai macchinari di proprietà del noleggiatore, durante l’orario di apertura del cantiere.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 L’anticipata risoluzione del presente contratto potrà essere invocata di diritto dal noleggiatore nel caso in cui il noleggiante si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi previsti ai punti 1.4, 2.1, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 11.1 essendo ognuno di essi considerato essenziale, o divenisse insolvente, o comunque diminuisse in maniera significativa le garanzie sulla base delle quali è stato concluso il presente contratto.

13. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

13.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia sarà competente l’Autorità Giudiziaria italiana.

13.2 Le parti convengono espressamente che per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente ai sensi degli art. 28 e 29 c.p.c. il foro di Mantova.

13.3 Per tutto quanto non espressamente pattuito, valgono le norme del Codice Civile e gli usi vigenti in materia.

14. CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni contenute nel presente contratto di noleggio il Noleggiante si obbliga a versare al noleggiatore a titolo di deposito cauzionale infruttifero la somma indicata nel prospetto condizioni contrattuali ove saranno anche indicate le modalità (Assegno, Bonifico etc.)

Tale importo infruttifero sarà restituito al noleggiante al termine del contratto dopo la regolare restituzione dei macchinari noleggiati, la positiva verifica della sua integrità e comunque non prima dell’integrale adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

In caso di inadempimento da parte del noleggiante, il noleggiatore è, dunque, autorizzato a mettere all’incasso detto titolo ed a trattenerne le relative le somme per gli importi dei danni subiti ai macchinari durante il noleggio per incuria del noleggiante, per la riparazione degli stessi, nonché per il saldo delle le fatture emesse durante il noleggio rimaste impagate. Fra le parti farà piena prova la fattura delle riparazioni effettuate o preventivo lavori.

Il noleggiante consente fin d’ora a che il noleggiatore possa disporre del deposito cauzionale per garantire, in tutto o in parte, posizioni creditizie per le quali siano decorsi almeno 10 giorni dalla scadenza indicata.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 193/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, si forniscono le seguenti informazioni:

I dati personali trasferiti in relazione al contratto di noleggio di macchinari con il noleggiatore saranno da questi trattati in conformità con quanto previsto dalla legge. I dati relativi al noleggiante saranno trattati per le seguenti finalità:

• conclusione, esecuzione e gestione delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione di macchinari;

• adempimento di obblighi di legge e/o disposizioni di organi pubblici, in particolare ai fini della sicurezza ed incolumità sui luoghi di lavoro.

Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento potrebbe rendere impossibile l’adempimento di obbligazioni essenziali nascenti dal presente contratto. I dati, sempre nell’ambito delle predette finalità, potranno essere comunicati a società controllanti di, controllate da, e/o collegate, anche indirettamente, a Pubbliche Amministrazioni, ad Istituti Bancari e Società di recupero crediti.

Il Titolare del Trattamento è il noleggiatore.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dopo attenta lettura, approvano specificamente le seguenti clausole, così come indicate nelle “condizioni generali” o come integrate da “condizioni particolari”: 1 (Oggetto del contratto); 3 (Consegna); 4 (Durata del contratto); 5 (Limiti di utilizzo); 8 (Manutenzione e riparazioni); 9 (Responsabilità ed assicurazione); 10 (Riconsegna dei macchinari); 11 (Corrispettivo); 12 (Clausola risolutiva espressa); 13 (Legge applicabile e Foro competente); 14 (Cauzione)

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